Il Regolamento per la Marina e la Pesca del Ducato..

Tengo a ribadire la mia idea che Maria Luisa avesse un progetto organico di sviluppo di Viareggio, tenendo ben conto della sua collocazione sulla costa del mare, altrimenti non si capirebbero tanti suoi ben diversificati e precisi interventi legislativi nel corso degli anni del suo governo.  Infatti, dopo l’istituzione della carica di Comandante della Regia Marina di Viareggio, affidata, come già detto, a Ippolito Zibibbi, e mentre si effettuavano vari interventi sulle strutture portuali del Burlamacca, un decreto del 6 agosto 1821 promulga il Regolamento per la Marina mercantile e da pesca del Ducato di Lucca.

            Il documento, molto articolato, prevede l’obbligo dell’iscrizione nei Registri delle Matricole della Gente di Mare, stabilendo la tenuta di un registro per capitani o padroni da commercio, uno per capitani o padroni da pesca, uno per i marinai e uno per i mozzi che devono avere almeno dieci anni e il consenso dei genitori. Regola poi la concessione dei “passavanti” o passaporti senza i quali “nessun padrone di legno lucchese potrà intraprendere viaggio”. Controlla anche la costruzione e il varo dei bastimenti, che devono essere eseguiti a regola d’arte, stabilendo che debba essere preferita la manodopera locale. I ruoli dell’equipaggio devono essere  firmati dal comandante con nome, cognome patria e connotati di ogni individuo, secondo il modulo accluso al decreto. Quanto alla pesca il padrone dovrà dichiarare dove vorrà pescare, se in alto mare, sulle spiagge o all’estero. Si prevedono sanzioni per coloro che pescassero con reti o altri ordigni proibiti dalle leggi, perché “nocevoli” alla riproduzione dei pesci. In caso di naufragio si devono fornire soccorsi immediati, qualunque autorità marittima o amministrativa deve accorrere e prestarsi con tutti i mezzi possibili in aiuto dei naufraghi. Si prevede anche una sorta di garanzia per i marinai: “Portato che sia un individuo nel Ruolo d’equipaggio, e molto più se fosse pendente la partenza o incominciato il viaggio, non può il Capitano o Padrone, licenziarlo se non per causa riconosciuta ed approvata dal Comandante della Marina, né sarà permesso al medesimo di ritirarsi se non di concorde volontà del padrone”. La Duchessa non rinuncia a controllare il comportamento morale degli equipaggi: “Sarà cura particolare dé padroni di esattamente osservare e fare osservare interamente i precetti della nostra Santa Religione, col vivere morigerati, far recitare giornalmente le consuete preci sopra i loro bastimenti, e procurare per quanto sia possibile di non occupare nei dì festivi i loro marinai in qualche lavoro, meno che nel tempo che si ritrovassero in mare. Potranno i bastimenti da pesca sortire in mare anche nei giorni festivi, dopo che i padroni avranno fatto ascoltare la S. Messa agli Equipaggi.  Il 28 ottobre 1820 il Governatore di Viareggio compila un elenco di tutti i proprietari di barche e i vari tipi di queste. Ne risultano 78 imbarcazioni: 2 bovi, 2 tartane, 1 bastimento, 1 leuto, 21 navicelli, 22 paranze, 13 bastardelle e 16 barchetti.

            Nel tardo Settecento, in Gran Bretagna sono già cominciati  i primi studi di talassoterapia che propongono  il bagno e il soggiorno marino come pratica salutistica e rimedio a numerose malattie.

            A Viareggio la pratica dei bagni di mare risale già ai primi dell’Ottocento, principalmente a scopo di pulizia personale: a Maria Luisa, che si preoccupa anche di salvaguardare la moralità dei sudditi secondo il comune sentire dei tempi, si deve uno dei primi provvedimenti sulla balneazione.  Poiché nonostante ripetuti divieti, intimati dal governo imperiale austriaco fin dal 1814, uomini e donne continuavano a fare il bagno promiscuamente, il 29 giugno 1822 un’ordinanza amministrativa individuava i luoghi dove era possibile fare i bagni di mare, destinando una parte della spiaggia di Ponente alle donne e di quella di Levante agli uomini. “Nel tempo delle bagnature”  era proibito agli uomini passeggiare sulla spiaggia delle donne, e alle donne dalla parte degli uomini. “La sola Forza pubblica nell’esercizio delle sue funzioni”, continua l’ordinanza, “potrà perlustrar la spiaggia per vigilare sull’osservanza dei Regolamenti”. Il tutto si configura in Italia come un vero primato in questo settore.

Monsignor Giovanni Scarabelli (Accademia Maria Luisa di Borbone)

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